CONVENZIONE ITALIA PANAMA IN MATERIA
TRIBUTARIA E FISCALE
Un decisivo passo in avanti nella direzione della trasparenza fiscale e societaria in ambito internazionale si registra con la pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge 3 novembre 2016 n. 208, di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra Italia e Panamà per evitare le doppie imposizioni in materia di tasse sul reddito e per al finalizzare la prevenzione delle evasioni tributarie e fiscali (conclusa in data 30 dicembre 2010)
La Convenzione, ispirandosi ai più odierni modelli elaborati in ambito OCSE, contempla numerose disposizioni volte a evitare situazioni di "erosione" degli imponibili, già verificatesi in passato con l'utilizzo, ad esempio, di società panamensi per superare l'applicazione della cosiddetta "euroritenuta".
Sotto il profilo oggettivo, la Convenzione si applica:
(i) per l'Italia, all'Irpef, all'Ires e all'Irap;
(ii) per Panama, in relazione "all'impuesto sobre la recita", ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.
Sotto il profilo puramente soggettivo, le norme convenzionali riguardano le persone fisiche e giuridiche residenti in uno o entrambi gli Stati. A questi fini, l'individuazione dell 'effettiva residenza fiscale per le persone fisiche coinvolge il cosiddetto centro degli interessi vitali, mentre per le persone giuridiche o enti è rilevante la sede della direzione effettiva.
In termini di ripartizione della potestà impositiva tra Stati, ai sensi della Convenzione:
- gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato, a meno che l’impresa non svolga un’attività industriale o commerciale nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata;
- i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in quest’ultimo Stato;
- quanto ai dividendi, ai canoni e agli interessi prevale, in linea di principio, la regola della tassazione nel Paese del percipiente.
La Convenzione, al ricorrere di determinate condizioni, garantisce il superamento del segreto bancario, finanziario o fiduciario e l'attuazione dello scambio di informazioni tra amministrazioni finanziarie degli Stati contraenti, con efficacia a partire dal terzo anno precedente alla sua entrata in vigore.
Ciò consentirà all’amministrazione fiscale italiana di accedere anche a tutte le informazioni sui soggetti individuati dalle recenti inchieste giornalistiche note come "Panama Papers". Tuttavia, l'utilizzabilità ai fini tributari di eventuali dati ottenuti mediante modalità illecite dovrà essere vagliata nel rispetto delle procedure di cooperazione amministrativa sullo scambio di informazioni tra amministrazioni finanziarie, ovvero di cooperazione giudiziaria .
La ratifica della Convenzione è cruciale anche nell'ambito dell'ultima versione della voluntary disclosure. La nuova procedura garantisce infatti gli stessi benefici premiali applicabili ai Paesi white list soltanto ai Paesi (ex) black list i cui accordi con l’Italia siano entrati in vigore comunque prima del 24 ottobre 2016; con la conseguenza che la Repubblica di Panama sarebbe oggi (ancora) considerata black list ai fini della procedura di regolarizzazione in quanto l’entrata in vigore della Convenzione è successiva a questa data.
Solo una modifica normativa che prevedesse come data “spartiacque” non quella di entrata in vigore dell’accordo ma quella della sua “stipula” (come peraltro è avvenuto nella prima voluntary disclosure) potrebbe consentire di includere Panama nella platea dei Paesi “collaborativi”.
Da ultimo, la ratifica della Convenzione con Panama potrebbe portare all'eliminazione di questo Paese dalla lista "nera" contenuta nel D.M 4 maggio 1999. Si tratta della lista elaborata ai fini della tassazione del reddito delle persone fisiche e, in particolare, della presunzione di residenza fiscale in Italia dei soggetti trasferitisi nei Paesi individuati dalla lista, con rilevanti effetti anche in termini di disapplicazione di altre normative di sfavore previste in ambito tributario.
Vi ricordiamo che prendere la residenza fiscale a Panama nel 2017 implica norme completamente differenti da osservare per l'operatore che consegue il permesso ai clienti italiani che ne facciano richiesta, sotto un'attenta e minuziosa compliance AEOI i nostri esperti tributaristi sapranno consigliarla perfettamente su quale procedura e come attuarla per il suo bene fiscale .Non occorre in alcuni casi procedere con una residenza panamense, spesso esistono opzioni migliori da sondare solo una volta che siamo al corrente delle reali condizioni fiscali e patrimoniali del cliente. Una residenza fiscale non assolve del tutto alle esigenze di un soggetto perchè ognuno ha caratteristiche fiscali e legali differenti e caratteristiche familiari differenti.Vorremmo esaminare prima correttamente il da farsi in studio o via telefono prima di prendere una decisione al riguardo.
convenzione tra Italia e Panama in materia tributaria e sullo scambio di informazioni tributarie tra le due nazioni
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